Siculiana, la discarica della discordia tra
polemiche, veleni
(in tutti i sensi) e ricorsi
ECONOMIA –
Abbiamo deciso di
pubblicare questa lettera - e due interessanti documenti (un
ricorso
straordinario del comune
di montallegro alla presidenza
della regione del 2010
che non
ha ancora ricevuto risposta e la relazione tecnica del professore
aurelio angelini) - perché
riteniamo importante aprire un dibattito sulla
gestione dei rifiuti in Sicilia.
Abbiamo deciso di pubblicare questa
lettera - e due interessanti documenti (un ricorso straordinario del Comune di
Montallegro alla presidenza della Regione del 2010 che non ha ancora ricevuto
risposta e la relazione tecnica del professore Aurelio Angelini) - perché
riteniamo importante aprire un dibattito sulla gestione dei rifiuti in
Sicilia.
Questa lettera e i due documenti sono
importanti non soltanto perché ricostruiscono la storia - molto tormentata -
della mega discarica di Siculiana, ma anche perché noi non possiamo sottacere
il fatto che nei primi anni del 2000 la provincia di Agrigento era la prima, in
Sicilia, per la raccolta differenziata dei rifiuti.
Da allora ad oggi, incredibilmente,
la raccolta differenziata dei rifiuti, ad Agrigento e provincia, invece di
migliorare , è notevolmente peggiorata. Contemporaneamente, è stata ampliata la
discarica di Siculiana, nata come discarica pubblica e poi privatizzata.
E', questa, una constatazione
oggettiva che dovrebbe fare riflettere tutte le persone per bene interessate al
bene pubblico e alla raccolta differenziata dei rifiuti.
Salvatore Petrotto
ex Sindaco di Racalmuto
Alla Procura della Repubblica di Agrigento
Alla Procura della Repubblica di Palermo
Alla Procura Regionale Siciliana – Corte dei Conti
All’ A.N.AC. ( Autorità Nazionale Anticorruzione)
All’AGCM (Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato
Oggetto: Esposto – Denuncia relativo alla Discarica di Siculiana-Montallegro di
proprietà del vice-presidente di Confindustria Sicilia, Giuseppe Catanzaro e del fratello Lorenzo e
sulla gestione del ciclo dei rifiuti In provincia di Agrigento.
“Il progetto di ampliamento della
discarica di Catanzaro è "fotocopia" di quella dei Proto, autorizzata
nello stesso periodo, con le stesse procedure e dagli stessi funzionari e
referenti politici. La Procura di Palermo che ha fatto l'indagine su Proto
conosce la situazione di Siculiana...” .
Lo sostiene e lo ha riferito personalmente al sottoscritto, Aurelio Angelini,
docente di Sociologia dell'Ambiente, Sociologia delle migrazioni, Ecologia
dell'università degli studi di Palermo. Il Catanzaro in questione è il
proprietario della mega discarica di Siculiana che è anch’essa sottoposta ad
indagini, visto che è ancora in corso una delicata inchiesta che ha portato
all’arresto di due suoi colleghi, Domenico Proto, titolare della Oikos spa, la
ditta proprietaria del mega-impianto di contrada Tiritì-Valanghe d’inverno, a
Motta Sant’Anastasia, in provincia di Catania ed i fratelli Calogero e Nicolò Sodano,
responsabili della Soambiente di Agrigento.
Catanzaro e suo fratello Lorenzo sono proprietari di una delle poche discariche
private superstiti rimaste aperte in Sicilia, quella di Siculiana -
Montallegro, dopo il ciclone giudiziario che si è abbattuto sulle altre, quali
quella del già citato Domenico Proto o degli agrigentini Sodano.
Se, come sostiene Aurelio Angelini, e ciò, come detto, ci consta personalmente,
la discarica dei fratelli Catanzaro è una sorta di copia-incolla di quella di
Motta Sant’Anastasia, come mai Domenico Proto è stato arrestato e la sua
discarica sequestrata ed i fratelli Catanzaro no?
Anzi, il fratello più potente, il vicepresidente di Confindustria Sicilia,
Giuseppe, qualche settimana fa, mentre arrestavano il proprietario della
megadiscarica di Motta Sant’Anastasia, suo amico e collega, Domenico Proto,
chiedeva ed otteneva, con somma urgenza, la convocazione di un incontro
istituzionale in Prefettura ad Agrigento per firmare un protocollo di legalità
alla presenza, oltre che dei vertici delle Forze dell’Ordine agrigentine,
addirittura anche del presidente del Tribunale di Agrigento, del tribunale cioè
che lo sta indagando!
Questa grave situazione, da me segnalata anche al dott. Raffaele Cantone,
responsabile dell’Autorità Nazionale Anticorruzione, è davvero paradossale.
Un plurindagato cioè, ossia il vicepresidente di Confindustria Sicilia,
Giuseppe Catanzaro che chiede ed ottiene dal prefetto di Agrigento, Nicola
Diomede, la convocazione in Prefettura di un incontro pubblico sulla legalità,
per firmare un protocollo d’intesa (denominato protocollo Dalla Chiesa), al
fine di decidere, assieme al prefetto, quali sono le aziende che hanno le carte
in regola per operare legalmente in provincia di Agrigento.
Siamo curiosi, a questo punto di verificare cosa hanno avuto da riferire alla
Prefettura di Agrigento, in materia di rifiuti, i vertici di Confindustria
Sicilia.
Tanti sono gli interrogativi a cui dovrebbe rispondere la Procura ed il
Tribunale di Agrigento sul conto dei Catanzaro.
Perché proprio ora è stata convocata questa urgentissima riunione in
Prefettura? Perché a presiederla c'era il vicepresidente di Confindustria
Sicilia, Giuseppe Catanzaro, come detto, uno dei pochi proprietari di
discariche private che ancora può, indisturbato, continuare a dare lezioni di
legalità!
Come mai è stata avvertita la necessità di estendere l’invito anche a tutti i
magistrati agrigentini?
E' stato forse deciso che il nostro Catanzaro è l’unico che si salva o che si
vorrebbe salvare, assieme alla sua mega discarica di Siculiana?
Ecco tutte quante le illegittimità contestate al vicepresidente di
Confindustria Sicilia, Giuseppe Catanzaro ed a suo fratello Lorenzo,
proprietari della mega discarica di Siculiana, contro i quali e' stato
presentato un ricorso straordinario al presidente della regione siciliana dal
comune di Montallegro.
Il sindaco del comune agrigentino dove ricade una porzione della megadiscarica
dei Catanzaro, si è avvalso della consulenza tecnica del docente universitario
Aurelio Angelini, uno dei maggiori esperti di questioni ambientali.
Il ricorso e' stato predisposto dall'avvocato Guido Gianferrara.
In altri termini, dal 2010, la discarica di Siculiana doveva essere chiusa, in
quanto non prevista dal piano regionale dei rifiuti e perché ampliata
illegittimamente, a seguita di un’erronea (falsa?) dichiarazione di Catanzaro
Giuseppe (vicepresidente di Confindustrai Sicilia) e di suo fratello Lorenzo.
I due proprietari della mega-discarica di Siculiana, attestavano, nel 2009,
invece, che tale discarica era prevista nel piano regionale dei rifiuti, al
fine di ottenere, illegittimamente, lo ribadiamo, un ulteriore ampliamento, per
‘abbancare’, sotterrare cioè, i rifiuti dell’intera Sicilia.
Poi c'e' il capitolo riguardante il versamento della polizza fideiussoria.
In soldoni, il vicepresidente di Confindustria Sicilia, avrebbe dovuto versare,
nel 2009, all'atto dell'ultimo enorme ed illegittimo ampliamento, 30 milioni di
euro alla regione. In realtà ne ha versati soltanto 190 mila.
Il tutto in violazione di quanto previsto dalle vigenti leggi in relazione alla
superficie impegnata, oltre 100 mila metri quadri e per i milioni di metri cubi
di rifiuti sotterrati.
Inoltre è stata violata anche la norma definita opzione zero, ossia quella
relativa alla previsione della raccolta differenziata che, nel 2012, nell'area
interessata, l'Ato ag2, di cui fa parte anche la città di Agrigento ed altri 18
comuni, avrebbe dovuto essere di oltre il 60% ed in realtà è ancora inchiodata,
nel 2014 al 7%.
Inoltre e' stata violata la norma che prevede che le discariche dovevano
continuare ad essere pubbliche e non private e dovevano essere utilizzate
soltanto all'interno dell'ambito territoriale dove ricadono. Messe a
disposizione, cioè, soltanto, nel nostro caso dei 19 comuni agrigentini. I
Catanzaro invece, grazie all'enorme ed illegittimo ampliamento della discarica,
oltre ad servire i comuni dell'Ato ag2, hanno sotterrato i rifiuti dell’ intera
Sicilia. Il tutto provocando gravissimi problemi ambientali ed alla salute
della gente che vive nei comuni a ridosso della loro discarica privata; in modo
particolare a Siculiana, Montallegro e Realmonte e via via tutti glia altri.
Tali problemi sono stati causati dall'enorme dimensione della sua, lo ribadiamo,
illegittima discarica privata e per l'esigua distanza dai centri abitati.
Alla presente allego il corposo ricorso straordinario al Presidente della
Regione, presentato contro il vicepresidente di Confindustria Sicilia, Giuseppe
Catanzaro, suo fratello Lorenzo ed altri, per conto del comune di Montallegro,
dall'avvocato Guido Gianferrara su incarico del sindaco, Giuseppe Manzone ,
giusta deliberazione G.M. n. 33/2010 che, come detto si e' avvalso della
collaborazione tecnica di uno dei maggiori esperti italiani di problematiche
ambientali, il già citato docente universitario, Aurelio Angelini.
Allego inoltre la relazione tecnica del prof. Aurelio Angelini che, assieme
all’avvocato Gianferrara, mette in chiara evidenza una lunga serie di
illegittimità nella realizzazione e nei successivi ampliamenti della discarica
di Siculiana.
Si tratta, come si potrà evincere, con assoluta evidenza, di una discarica,
quella dei fratelli Catanzaro che, al limite, legalmente ( anche se doveva
rimanere, per legge, in mani pubbliche e non essere una loro esclusiva
proprietà) avrebbe dovuto soddisfare le esigenze di un bacino d’utenza di meno
di 200 mila abitanti, quelli che risiedono cioè nei comuni che fanno parte
dell’ATO rifiuti AG 2, di cui fa parte la città di Agrigento ed altri 18
comuni.
Dal 2007 ad oggi, i fratelli Catanzaro, originariamente gestori di una piccola
discarica comunale, attraverso delle tendenziose azioni legali che hanno dato
luogo a dei processi per associazione mafiosa a carico dell’ex sindaco di
Siculiana, dell’allora capo dell’ufficio tecnico e del comandante dei vigili
urbani, tutti quanti poi assolti con sentenza definitiva, è stata strappata al
comune ed è diventata, illegittimamente, una proprietà privata del
vicepresidente di Confindustria Sicilia e di suo fratello.
Impadronitisi di detta piccola discarica, in maniera che definire rocambolesca,
a livello giudiziario, è poco, Giuseppe e Lorenzo Catanzaro, altrettanto
illegittimamente (come potrete, tranquillamente appurare leggendo il ricorso
presentato da Giuseppe Manzone, sindaco di Montallegro, comune parzialmente
interessato all’ampliamento, anch’esso illegittimamente autorizzato nel 2009),
hanno ampliato così a dismisura, la loro discarica, tanto da essere in grado,
adesso, di sotterrare i rifiuti di tutta quanta la Sicilia!
E ciò grazie anche ai recenti sequestri operati dalle Autorità Giudiziarie, di
altre discariche private come quella già citata di Motta Sant’Anastasia, in
provincia di Catania.
Vogliano gli Organi Giudiziari valutare, a questo punto se, le illegittimità
riscontrate nel ricorso presentato dall’avv. Guido Gianferrara, per conto del
comune di Montallegro contro i Catanzaro costituiscono ben più gravi reati a
livello penale e patrimoniale.
Ci riferiamo, oltre che agli eventuali reati ambientali commessi, agli
altrettanto eventuali illeciti arricchimenti, per svariate centinaia di milioni
di euro, da parte del vicepresidente di Confindustria Sicilia, Giuseppe
Catanzaro e di suo fratello Lorenzo, probabile frutto di una lunga serie di
atti illeciti, compiuti dai pubblici funzionari contro i quali è stato
presentato il già citato ricorso del presidente della Regione del comune di
Montallegro, allegato alla presente lettera-esposto.
Tale accertamenti riteniamo che siano doverosi, oltre che per onorare il
superiore interesse della Giustizia e della ricerca della Verità, anche per
porre fine ad un’assai scandalosa gestione del ciclo dei rifiuti in Sicilia.
Alla palese violazione delle leggi ambientali sono da aggiungere ulteriori
violazioni, anch’esse da me denunciate a tutte quante le autorità giudiziarie e
contabili.
Mi riferisco alla violazione in Sicilia, di tutte le norme, Regionali, Statali
e dell’Unione Europea relative all’affidamento dei pubblici appalti,
soprattutto proprio nel settore della gestione dei rifiuti.
Da almeno 7 anni a questa parte non si contano più infatti gli affidamenti
diretti e le proroghe, per svariate centinaia di milioni di euro, assicurati,
dal 2010 in poi dai commissari liquidatori degli ATO rifiuti, inviati dalla
Regione Siciliana ed adesso anche dai sindaci, attraverso delle illegittime
ordinanze.
Come ha evidenziato recentemente l’Antitrust, col suo presidente, l’avvocato e
docente universitario, il palermitano Giovanni Petruzzella, nel bollettino
dello scorso 18 agosto, ha sottolineato delle gravi irregolarità del perverso
sistema di raccolta e smaltimento dei rifiuti che sono state già vagliate, per
danni erariali e patrimoniali, anche dalla Corte dei Conti, oltre che dalla
Commissione Parlamentare Nazionale sul ciclo dei rifiuti.
Ricordiamo che fu proprio la Commissione Parlamentare Bicamerale che indagava
sul ciclo dei rifiuti, presieduta nel 2010 da Gaetano Pecorella che a proposito
del caso Sicilia concluse che, quello siciliano è UN CASO UNICO DI DISFUNZIONE
BEN ORGANIZZATA.
Ovviamente la regia dell’intera organizzazione è opera dei funzionari ed dei
governi regionali che si sono succeduti da qualche decennio a questa parte, ed
hanno consentito, impunemente la commissione delle numerose irregolarità ed
illegittimità riscontrate da tutte quante le Autorità Regionali e Nazionali
preposte al controllo di legalità, ci riferiamo a quella già citate: Corte dei
Conti, Antitrust, AVCP, ossia l’Autorità di Vigilanza sugli Appalti Pubblici,
adesso sostituita dall’Autorità Anticorruzione, presieduta dal magistrato
Raffaele Canto, da me debitamente informata.
Vogliamo adesso chiosare questo mio
esposto citando qualche passaggio del già citato BOLLETTINO del 18 agosto
scorso dell’Antitrust, presieduta dal Petruzzella e cioè il N. 33 - 2014 con
cui si comunicava il Provvedimento n. 25057 che prevede l’avvio di INDAGINI
CONOSCITIVE relative al settore denominato IC49 - MERCATO DELLA GESTIONE DEI
RIFIUTI SOLIDI URBANI.
Ecco ciò che sostiene il Petruzzella: “Innanzitutto, si osserva l’esistenza di
un ricorso significativo all’affidamento diretto anche in assenza dei requisiti
in - house e una durata degli affidamenti nella maggior parte dei casi
superiore a quella che sembra necessaria per recuperare gli investimenti, tali
da scoraggiare lo sviluppo della concorrenza tra operatori e
favorire il consolidamento delle posizioni di mercato dei gestori incumbent.
Affinché ciò si verifichi, tuttavia, è necessario, innanzitutto, che le
procedure di aggiudicazione del servizio siano improntate ai principi
concorrenziali.”
Così il sottoscritto ha colto l’occasione per inviare una significativa
segnalazione, in data 22/08/2014, anche al Petruzzella, dopo quelle già inviate
alla Procura della Repubblica di Agrigento, a quella di Palermo, alla Corte dei
Conti ed al dott. Raffaele Cantone, presidente dell’Autorità Nazionale
Anticorruzione.
Si tratta della segnalazione, acquisita al protocollo dell’Antitrust col n.
W00045212 in cui ho evidenziato, come del resto ha avuto modo di sottolineare,
a grandi linee, lo stesso Petruzzella che, in 19 comuni della provincia di
Agrigento, compreso il mio, il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti,
oltre a costare il quadruplo della media nazionale è stato affidato dall'Ato rifiuti
di Agrigento senza espletare gare d'appalto, dal 2007 ad oggi, per importi che
ammontano ad oltre 300 milioni di euro.
Ho inoltre testualmente segnalato quanto segue:
‘in Sicilia, così come del resto ha fatto l' Ato Gesa Ag 2 di Agrigento, non si
fanno più gare d'appalto, nel settore dei rifiuti, da qualche decennio, per
favorire, illegittimamente, con costi esorbitanti che ormai ammontano a qualche
miliardo di euro, sempre le stesse ditte, una delle quali, nell’Agrigentino, ed
esattamente la SEAP, è di proprietà del compare d’anello del ministro
dell’interno, Angelino Alfano.
Nel febbraio del 2011 io avevo denunciato, alla Procura della Repubblica di
Agrigento, esattamente le stesse illegalità evidenziate ufficialmente dalla
Corte dei Conti ed ora anche dall'Autorità Antitrust presieduta proprio dal
Petruzzella.
Illegalità che hanno prodotto costi e tasse sui rifiuti che risultano, in
valore assoluto, i più alti d’Italia, almeno il doppio della media nazionale.
Tanto per fare un esempio, se a Napoli, che fino a qualche anno fa, come
abbiamo avuto modo di dire, era ritenuta la città dove si pagava la tassa sui
rifiuti più cara d’Italia, si pagavano intorno a 450 euro l’anno per
un’abitazione di 100 metri quadri, a fronte di una media nazionale di poco più
di 200 euro, in taluni paesi, come il mio, Racalmuto, il paese che ha dato i
natali al celebre scrittore Leonardo Sciascia, nell’anno 2013 ci siamo visti
recapitare bollette che per un alloggio delle stesse dimensioni di Napoli, si
aggirano attorno ai mille euro!
Più del doppio cioè, rispetto a Napoli, città più cara d’Italia.’
Con questa ennesima denuncia credo di non avere dimenticato di interpellare
nessuna delle Autorità e degli Organi Istituzionali, compresa la Magistratura,
ovviamente, quella penale e quella contabile, preposti a far rispettare le
leggi in materia di servizi pubblici, quali la perversa gestione siciliana dei
rifiuti.
ALLEGO ALLA PRESENTE:
1. RICORSO STRAORDINARIO AL PRESIDENTE DELLA REGIONE SICILIANA NELL’INTERESSE
DEL COMUNE DI MONTALLEGRO, IN PERSONA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE PRO-TEMPORE
SIG. SINDACO DOTT. GIUSEPPE MANZONE, RAPPRESENTATO E DIFESO, GIUSTA
DELIBERAZIONE G.M. N. 33/2010 DALL’AVV. GUIDO GIANFERRARA.
2. RELAZIONE TECNICA DEL prof. AURELIO
ANGELINI relativa alla
AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE IMPIANTO IPPC Vasca di discarica denominata
“V 4” Sita in c.da Materano – Siculiana (Agrigento) della ditta Catanzaro
Costruzioni s.r.l.
FIDUCIOSO IN UN VOSTRO FATTIVO
INTERESSAMENTO, SONO A VOSTRA TOTALE COMPLETA DIPOSIZIONE PER QUALSIASI
ULTERIORE CHIARIMENTO.
Racalmuto ,
28/08/2014 Salvatore Petrotto
Ricorso
ILL.MO PRESIDENTE DELLA REGIONE SICILIANA
RICORSO STRAORDINARIO
Nell’interesse
del COMUNE DI MONTALLEGRO, in persona del legale rappresentante pro-tempore
sig. Sindaco Dott. Giuseppe Manzone rappresentato e difeso, giusta
deliberazione G.M. n. 33/2010 e procura a margine del presente atto, dall’avv. Guido Gianferrara, presso il cui
studio è elettivamente domiciliato in Palermo, via Gioacchino Di Marzo, 14/F
CONTRO
- l’ASSESSORATO
TERRITORIO E AMBIENTE DELLA REGIONE SICILIANA, in persona del Legale
Rappresentante pro-tempore - Via Ugo La Malfa, 169 - Palermo
- Provincia Regionale di Agrigento in persona del Legale
Rappresentante pro-tempore - Via Moro, 1 – Agrigento
- ARPA Provinciale di Agrigento Sicilia Dipartimento Regionale
in persona del Legale Rappresentante pro-tempore – C.so Calatafimi, 217 – Palermo
- ARPA Sicilia Dipartimento Provinciale di Agrigento in persona
del Legale Rappresentante pro-tempore – Via Crispi, 46 – 92100 Agrigento
- Agenzia Regionale per i rifiuti e le acque (ora Dipartimento
Regionale per i rifiuti e le acque) in persona del Legale Rappresentante
pro-tempore - Via Catania n° 2 – Palermo
- ASP Servizio igiene ________ Medicina del Lavoro in persona
del Legale Rappresentante pro-tempore – Contrada
- ASL n° 1 in persona del Legale Rappresentante pro-tempore – v.le delle Vittoria, 321 - Agrigento
- ASL n. 1 di Agrigento (Servizi Igiene Ambienti di Vita – Comune di Siciliana
- ASL n. 1 di Agrigento (S.P.R.E.S.A.L.);
- Ufficio Genio Civile di Agrigento in persona del Legale
Rappresentante pro-tempore - Piazza Vittorio Emanuele, 20 – 92100 Agrigento
- Agenzia Regionale per i Rifiuti
- Autorità d’ambito
– ATO GESA AG. 2 in persona del Legale
Rappresentante pro-tempore –
P.zza Pirandello n°1 –
92100 Agrigento
- Comune di Siculiana in persona del Legale Rappresentante
pro-tempore – P.zza
Basile, 23 –
Siculiana – C/o Casa
Comunale
- Commissione Provinciale per la Tutela Ambientale di Agrigento
(C.P.T.A. di AG) in persona del Legale Rappresentante pro-tempore – Via Lauricella, 9 – Agrigento;
E NEI CONFRONTI
- della DITTA CATANZARO COSTRUZIONI S.R.L. con sede in Favara
(AG), via Miniera Ciavolotta lotti 92/94, in persona del suo legale
rappresentante;
PER L’ANNULLAMENTO,
PREVIA SOSPENSIONE,
del Decreto di Autorizzazione Integrata Ambientale D.R.S. n.
1362 del 23.12.2009 –
comunicato con nota pervenuta in data 9 marzo 2010 – con il quale è stata autorizzata la
Ditta Catanzaro Costruzioni s.r.l. ai sensi del D.Lgs 59/05 all’Aumento della capacità produttiva dell’impianto già esistente con l’introduzione e realizzazione della
vasca di coltivazione denominata “V4”
sita in cda Materano- Siculiana (AG), tanto nella parte in cui ha rilasciato la
suddetta A.I.A. tanto per la parte relativa alla V.I.A.;
nonché per quanto occorre possa dei pareri favorevoli rilasciati
da tutte le amministrazioni resistente nel corso delle sedute della Conferenza
dei Servizi indette all’uopo
dall’Assessorato
nonché dei pareri favorevoli comunque resi e indicati nel predetto
provvedimento e segnatamente:
nota prot. n. 3831 del 29/10/2009 del Dipartimento ARPA
Provinciale di Agrigento;
nota prot. n. 38717 del 30/09/2009 della Provincia Regionale di
Agrigento;
nota prot. n. 55 del 29/10/2009 dell’ASL n. 1 di Agrigento (Servizi Igiene
Ambienti di Vita –
Comune di Siculiana);
nota prot. n. 34286 del 2/07/2009 dell’ASL n. 1 di Agrigento
(S.P.R.E.S.A.L.);
nota prot. n. 346 dell’Assessorato Regionale Territorio e Ambiente Servizio 5
Rifiuti;
nota prot. n. 1625 del 23/10/2009 dell’Assessorato Regionale Territorio e
Ambiente Servizio 2;
nota prot. n. 502 del 11/11/2009 dell’Assessorato Regionale Territorio e
Ambiente Servizio 3 Tutela dell’inquinamento atmosferico;
nota prot. n. 8978 del 4/03/2009 e prot. n. 31807 del 13/08/2009
dell’Agenzia
Regionale per i Rifiuti;
nota prot. n. 7090 del 29/09/2009 dell’Autorità d’Ambito GESA AG2;
nota prot. n. 15090 del 30/09/2009 del Genio Civile di
Agrigento;
delibera della Commissione straordinaria del Comune di Siculiana
n. 22 del 1/12/2009 e nota prot. n. 12056 del 1/12/2009 del Comune di
Siculiana;
nota prot. n. 493/783 del 30/07/2009 della Commissione
Provinciale per la Tutela Ambientale di Agrigento (C.P.T.A. di AG)
IN FATTO E IN DIRITTO
Il procedimento amministrativo seguito per il rilascio dell’A.I.A. oggi impugnata risulta
illegittimo stante la carenza di una adeguata istruttoria in ordine alla
richiesta avanzata dalla controinteressata ditta Catanzaro per la realizzazione
di un ampliamento ( recte “modifica
sostanziale”) della
già esistente discarica sita nel territorio del Comune di Siculiana con un
significativo aumento della capacità produttiva dell’impianto attraverso l’introduzione e realizzazione di una
nuova vasca di coltivazione denominata “V4” sita
in cda Materano- Siculiana (AG), capace di implementare la portata della
discarica inizialmente pari a complessivi 1.874.000 mc ripartiti su quattro
vasche (VE, V1, V2 e V3 attualmente operativa) di ulteriori mc 2.937.379.
Siffatto imponente e radicale mutamento dell’intero impianto, è stato però istruito
e valutato alla stregua di un piccolo e poco significativo ampliamento dell’impianto originario, senza una
corretta valutazione dell’impatto
ambientale di una discarica di dimensioni più che raddoppiate e per di più non
parametrate alle esigenze del cd Ambito Territoriale servito né adeguata alle
finalità normativamente perseguite di riduzione delle discariche e del
quantitativo di rifiuti non riciclabili.
Il comune di Montallegro, odierno ricorrente proprio per la
mancanza di un idoneo vaglio del cd fattore cumulo della modifica rispetto alla
struttura preesistente, nonché in ragione del patente sovradimensionamento
della discarica realizzanda rispetto alle effettive esigenze dell’ATO di riferimento, esprimeva la
propria opposizione in proprio e nella qualità di comune nel cui territorio è
destinata a ricadere parte della nuova vasca di accumulo.
Come si legge negli stessi verbali dei lavori della Conferenza
dei servizi all’uopo
indetta dall’Assessorato
Regionale competente, il Comune ricorrente infatti ha espresso parere negativo
per l’impatto
sul territorio sia in ordine alla salute pubblica interessata dalla vicinanza
di una discarica tanto grande con le relative esalazioni di biogas e ovviamente
dal relativo traffico di automezzi nonché per la valenza turistico-monumentale
del proprio territorio messa a repentaglio dalle nuove dimensioni dell’impianto.
Venendo dunque alla analitica disamina dei vizi che affliggono
tutti i provvedimenti impugnati appare opportuno rassegnarne una trattazione
congiunta alla esplicazione delle ragioni di diritto che supportano le censure
di seguito articolate.
Deve però in via preliminare e prioritaria osservarsi quanto
segue.
La questione oggetto dell’odierno ricorso è da inquadrare nella più ampia e
generale vicenda della tutela dell’ambiente e della salute dell’uomo.
L’attuale
normativa nell’affrontare
l’attività
di gestione dei rifiuti impone scelte razionali delle risorse naturali e
conversione dei sistemi produttivi verso tecnologie di minor impatto per l’ambiente e di maggior tutela per la
salute dei cittadini. Coerentemente con tale indirizzo la politica legislativa
di matrice comunitaria ha indotto il legislatore nazionale ad articolare la
gestione dei rifiuti su diversi livelli di priorità d’azione, in cui lo smaltimento è
relegato ad una posizione residuale, infatti le fasi finali della filiera del
rifiuto consistono o nel suo recupero (riutilizzo o trasformazione in sostanza
utile ai fini produttivi) ovvero nel suo smaltimento per eliminazione o
stoccaggio definitivo.
Lo smaltimento rappresenta però la modalità più nociva in
quanto, comunque attuato, comporta sempre un danno che non può mai essere
completamente evitato.
Pertanto, a tutti i livelli normativi, l’obiettivo è la limitazione radicale di
tale modalità e l’abbandono
progressivo delle discariche soppiantate da impianti di riuso,
termovalorizzazione etc.
Già alla stregua delle superiori considerazioni i provvedimenti
in epigrafe citati meritano allora di essere annullati alla stregua delle
seguenti ragioni di
DIRITTO
1. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 3 lettera c) DEL DLGS N. 59/2005
- VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 4 COMMA 4 DLGS N. 59/2005 - VIOLAZIONE E FALSA
APPLICAZIONE DELL’ART.
5 DLGS N. 36/2003 –
VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 178, 179 E 200 DEL DLGS N. 152/2006
COME MODIFICATO E SOSTITUITO DAL DLGS N. 4/2008 – VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEL
PRINCIPIO DI PROSSIMITA’ E
AUTOSUFFICIENZA DEGLI ATO –
ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DI ISRUTTORIA – TRAVISAMENTO DIFETTO DEI PRESUPPOSTI
E SVIAMENTO DALLA CAUSA TIPICA
Il quadro normativo in epigrafe emarginato indica con chiarezza
la finalità di evitare la produzione di rifiuti e quindi il loro conferimento
in discarica, in linea con le previsioni comunitarie volte alla realizzazione
di una gestione integrata dei rifiuti a tutela e difesa dell’ambiente e delle risorse disponibili,
caratterizzata da una serie di obiettivi per uno sviluppo sostenibile nel
settore dei rifiuti essenzialmente diretto al riciclo e riutilizzo delle
materie al fine di consentire un più efficace sfruttamento delle materie prime
evitando la dispersione di risorse nell’ambiente e/o il loro conferimento in discarica.
In quest’ottica
il legislatore, ha individuato quale modulo organizzativo della gestione
integrata il cd Ambito territoriale ottimale (ATO) per conseguire le adeguate
dimensioni gestionali del ciclo rifiuti sulla base di parametri fisici,
demografici, tecnici, ripartizioni politico amministrative nonché adeguata
valutazione del sistema trasporti etc. (cfr da ultimo Dlgs n. 152/2006 s.m.i.)
L’obiettivo
da conseguire per ogni ATO è la riduzione dei rifiuti da collocare in discarica
(art. 5 del Dlgs n. 36/2003).
Per la Regione Siciliana è stata emanata l’ordinanza commissariale n. 1260 del 30
settembre 2004, che prevede l’adeguamento del punto n) degli allegati del Piano
regionale, nella “parte
relativa alle discariche, per renderlo aderente al D.Lgs 36/2003”, nonché il “Programma per la riduzione dei rifiuti
biodegradabili in discarica”.
Ebbene, in patente violazione delle norme sopra calendate e dei
principi di derivazione comunitaria ivi sanciti, il progetto oggi autorizzato
con il provvedimento AIA impugnato risulta sovradimensionato rispetto all’ATO di riferimento e quindi emesso in
violazione di tutta la normativa che limita e restringe ogni possibile utilizzo
di discariche per i rifiuti.
Infatti nella relazione prodotta dalla ditta Catanzaro “A5 Valutazione dell’inquinamento” a pag. 3 si legge: “L’impianto in argomento […] è espressamente contemplato nel
Piano regionale dei rifiuti […] nell’ottica
di assolvere alle funzioni di impianto connesso e correlato ad una funzione su
scala regionale”.
Tale affermazione, erronea come si dirà nel riferimento al Piano
regionale dei rifiuti, rende evidente (come pure la semplice lettura dei dati a
supporto e della capienza di abbancamento prevista nella nuova vasca) che l’impianto è dimensionato per un bacino
regionale di oltre 5 milioni di abitanti e non per i 200 mila abitanti dell’ATO AG 2.
L’ATO
in questione denominato, appunto, AG 2 è, infatti, composto da soli 19 Comuni
per circa n. 196.923 abitanti, pertanto una discarica a servizio dell’ATO AG2 avrebbe un fabbisogno pari a
50 mila tonnellate per anno: l’impianto autorizzato prevede un volume di quasi 3 milioni
di metri cubi e cioè una capienza utile per l’ATO considerato per circa 60 anni di
attività.
Come infatti asseverato nella relazione tecnica a firma del
Prof. Aurelio Angelini, “l’art. 199, 3, lettera a), del D.lgs
152/2006, che stabilisce l’obbligo
di assicurare la gestione dei rifiuti urbani non pericolosi all'interno degli
Ambiti Territoriali Ottimali. L’autorizzazione che è stata rilasciata dalla Regione
siciliana, prevede per la vasca “V4”
una concessione pari a 2.937.379 mc. L’Impianto di smaltimento “V4”, si trova nell’Ambito Territoriale Ottimale “AG2”. L’Ambito “AG2” è costituito da 19 comuni per una
popolazione complessiva pari a 196.923 abitanti, in base a quanto descritto dal
Piano di gestione dei rifiuti dell’ATO “Ag.2” del 2003, che indica a pag. 30, una
produzione complessiva di rifiuti pari a 85.129 t/anno, articolata in una
produzione di rifiuti tal quale di 83.993 t/anno, e cioè, pari all’1.17 Kg/ab/giorno”. Poiché il rapporto peso/volume dei
rifiuti non differenziati è pari a circa 0,55, ciò significa che un kg di
rifiuti non compattati occupa circa 1,8 lt. Per i rifiuti compattati il
rapporto peso/volume è pari a 0,8, ciò significa che un kg di rifiuti
compattati occupa circa 1,25 lt. Possiamo pertanto concludere che il fabbisogno
annuo di metri cubi per l’abbancamento
di rifiuti in discarica, a fronte di una produzione annua di rifiuti tal quale
dell’ATO “AG2” di circa 85 mila tonnellata, senza
considerare gli obiettivi attuali della raccolta differenziata e quelli del “trattamento/riduzione” in discarica, è pari a circa 106.000
mc. L’autorizzazione
che avrebbe dovuto prendere in considerazione gli obiettivi attuali della
raccolta differenziata e quelli del “trattamento/riduzione”, anche con una tale macroscopica
disattenzione, non avrebbe potuto superare i 636.000 mc, in relazione al limite
massimo di 6 anni per l’autorizzazione
al funzionamento delle discariche certificate. E’ del tutto evidente il
sovradimensionamento dell’impianto
di volumetria pari a 2.937.379 mc., in relazione al fabbisogno dell’ATO. L’autorizzazione appare del tutto
illegittima in considerazione che l’impianto della vasca denominata “V4” è contigua ad altre quattro vasche
denominate: VE, V1, V2 e V3, utilizzate e/o utilizzabili per complessivi
1.874.000 mc., e in base a quanto dichiarato dalla Catanzaro costruzioni nella
relazione tecnica, che la vasca “V3”,
dispone di una capacità residua di 560.000 mc., ovvero, una stima di
abbancamento pari a 424.000 tonnellate, e cioè, pari al fabbisogno dell’ATO AG2 per i prossimi 4 anni, per il
totale dei rifiuti prodotti “tal
quali”, e
sempre senza calcolare la raccolta differenziata (attuale del 45% e del 65% al
2012) e del “trattamento/riduzione
dei rifiuti.”
Da quanto precede emerge con un nitore che non richiede
particolare commento che le dimensioni previste per la nuova di vasca risultano
ben più che sovradimensionate dando vita ad un impianto totalmente
sproporzionato rispetto al fabbisogno dell’ATO ed alle previsioni di legge.
Per di più tenendo conto della esistenza della vasca V3 ancora
in gran parte operativa e della portata residua della medesima atta a
soddisfare l’abbancamento
per circa un ulteriore quadriennio della attuale produzione di rifiuti dell’ATO (destinata però a diminuire in
ragione degli obiettivi predetti), appare evidente che l’Autorizzazione avversata è stata
rilasciata sulla base di un presupposto errato e del palese travisamento dei
fatti.
Tra le premesse del provvedimento si legge infatti che “la finalità dell’ampliamento, si configura necessario
per la vita utile dell’intero
complesso della discarica ormai prossima all’esaurimento”.
Al contrario, la discarica nell’assetto attuale risponde in maniera
più che adeguata alle esigenze dell’ATO e non risulta prossima all’esaurimento.
Quanto detto, in ordine alle effettive esigenze dell’ATO Ag2 trova conferma nel precedente
decreto di autorizzazione all’ampliamento alla Catanzaro costruzioni del Prefetto di
Agrigento ove si chiarisce la portata dell’ambito servito dalla discarica in questione (vedi
allegato A9 – Copie
autorizzazioni precedenti, pag. 12, in cui si legge: ”al fine di garantire continuità all’erogazione di un servizio pubblico in
favore delle collettività interessate (circa 200.000 abitanti)”.
In altri termini, appare evidente che l’ampliamento assentito lungi dal
rispondere alle esigenze dell’ATO AG2 è stato parametrato sulla scorta di esigenze
emergenziali ormai abbandonate dalla stessa Regione Siciliana già dal 2006.
E ciò trova conferma anche nella “sintesi non tecnica” allegata alla richiesta di AIA
presentata dalla Catanzaro ove si legge al punto 1.1 che la discarica ha svolto
in passato un’azione di
mutuo soccorso in occasione di crisi ambientali con “funzioni di impianto connesso e correlato
ad una funzione su scala regionale” e che il progetto presentato è “organico alla funzione che l’impianto ha avuto nel tempo rispetto
alle emergenze ambientali, cui in regime di mutuo soccorso, è stato adibito nel
tempo con riferimento a plurimi ambiti territoriali ottimali dell’isola”.
A fronte dell’indubbio
sovradimensionamento rispetto alle esigenze dell’ATO Ag 2 e quindi della patente
violazione delle norme e dei principi in epigrafe indicati non è stata indicata
alcuna motivazione che in ipotesi potesse giustificare siffatta opzione, donde
un primo profilo di sicura illegittimità.
2. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 14 BIS e 14 TER DELLA LEGGE N.
241/1990 S.M.I. –
VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 22 e 208 DEL DLGS N. 152/2006 COME
MODIFICATO DALL’ART.
1 COMMA 3 DEL DLGS N. 4/2008 – DIFETTO DI ISTRUTTORIA SOTTO DIVERSO ED ULTERIORE
PROFILO –
VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 5, COMMA 1 LETTERA I) E COMMA 11, DLGS N. 59/2005 – VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI
ARTT. 216 E 217 DEL RD 27 LUGLIO 1934 N. 1265 – ECCESSO DI POTRE PER DIFETTO DI
ISTRUTTORIA SOTTO DIVERSO ED ULTERIORE PROFILO – TRAVISAMENTO ECCESSO DI POTERE PER
DIFETTO DEI PRESUPPOSTI
Come già rassegnato nel motivo testè dedotto, nonostante la
partecipazione di una congerie di amministrazioni, il provvedimento impugnato
risulta affetto da irredimibili carenze ed omissioni sul piano istruttorio che
lo rendono illegittimo e erroneamente divergente dal paradigma legislativo dell’AIA anche sotto il profilo di valutazione
VIA.
Infatti, ai sensi e per gli effetti dell’art. 5 del Dlgvo n. 59/2005, la
richiesta di AIA deve contenere “i) le eventuali principali alternative prese in esame dal
gestore, in forma sommaria”.
L’art.
22 del Dlgvo n. 152/2006 rubricato (Studio di impatto ambientale) prevede che “3. Lo studio di impatto ambientale
contiene almeno le seguenti informazioni: …d) una descrizione sommaria delle principali alternative
prese in esame dal proponente, ivi compresa la cosiddetta opzione zero, con
indicazione delle principali ragioni della scelta, sotto il profilo
dell'impatto ambientale”.
Lo stesso art. 14 bis della legge n. 241/1990 prevede che “nel caso in cui sia richiesta VIA, la
conferenza di servizi si esprime entro trenta giorni dalla conclusione della
fase preliminare di definizione dei contenuti dello studio d'impatto
ambientale, secondo quanto previsto in materia di VIA. Ove tale conclusione non
intervenga entro novanta giorni dalla richiesta di cui al comma 1, la
conferenza di servizi si esprime comunque entro i successivi trenta giorni.
Nell'ambito di tale conferenza, l'autorità competente alla VIA si esprime sulle
condizioni per la elaborazione del progetto e dello studio di impatto
ambientale. In tale fase, che costituisce parte integrante della procedura di
VIA, la suddetta autorità esamina le principali alternative, compresa
l'alternativa zero”.
Alla stregua delle superiori norme è evidente che l’istruttoria, specie ove tendente alla
valutazione di impatto ambientale, non possa prescindere dall’esame di tutte le “alternative” compresa la cd opzione zero.
Nel caso di specie invece siffatto esame di tutte le alternative
non è stato compiuto né sono state valutate le conseguenze della cd alternativa
zero ovvero della ipotesi di mancato ampliamento della discarica già esistente,
indefettibilmente richiesta per la corretta valutazione dell’impatto ambientale.
Ed alla luce di quanto emerge dalla relazione tecnica versata in
atti e già citata, poiché nel frangente la Vasca V3 già esistente ed ancora operativa
presenta una capienza tale da soddisfare i bisogni dell’ATO di riferimento per i prossimi 4
anni almeno, la valutazione della cd opzione zero sarebbe stata senz’altro imprescindibile dovendosi
dimostrare la indispensabile necessità “invece”
di realizzare un impianto ridondante e superfluo.
Donde un ulteriore profilo di illegittimità.
Per di più, l’indefettibile
e doverosa acquisizione del parere del Comune di Montallegro, richiesta anche
ai sensi e per gli effetti dell’art. 5 comma 11 Dlgv. 59/2005, in relazione agli artt.
216 e 217 del rd 1265/1934, è stata sostanzialmente pretermessa dal momento che
le osservazioni mosse dal comune ricorrente, anche in ragione delle predette
normative (sovradimensionamento, effetti ambientali e conseguenze economiche)
sono state “liquidate” come inopportuni aggravamenti del
procedimento, formulati in modo generico e atecnico.
Al contrario le funzioni rimesse al sindaco in materia di
lavorazioni insalubri e nel caso di gas o altre esalazioni e rifiuti solidi ai
sensi del citato regio decreto, siccome richiamato dal comma 11 dell’art. 5 avrebbero imposto la
valutazione di speciali cautele per la incolumità delle persone e del centro
abitato tutto ad opera della conferenza dei servizi che invece non ha ritenuto
di valorizzare il dissenso manifestato sul punto, non rispettando neanche l’attivazione di quanto previsto dal
ridetto comma 11.
Sul punto peraltro lo stesso art. 208 del dlgs n. 152/2006
s.m.i., nel regolamentare la conferenza dei servizi per il rilascio delle autorizzazioni
per le discariche, impone che “la delibera di adozione deve fornire una adeguata ed
analitica motivazione rispetto alle opinioni dissenzienti espresse nel corso
della conferenza”.
Pertanto è di tutta evidenza la carenza istruttoria e motivazionale
del provvedimento avversato nella parte in cui non ha dato ampia ed esauriente
indicazione delle ragioni che non hanno consentito di valorizzare il dissenso
del Comune oggi ricorrente.
Nella nota allegata al verbale della conferenza, il Sindaco Di
Montallegro, infatti denunciava che “dagli allegati progettuali non si rilevano i comuni
conferitori, né le quantità annuali di conferimento di rifiuto e così la durata
temporale del predetto impianto” riportando anche le preoccupazioni espresse in seno al
Consiglio Comunale relative ai rischi per l’ambiente la salute pubblica e la
qualità della vita in relazione anche allo sviluppo socioeconomico di un
territorio a vocazione turistica, caratterizzato da ingenti risorse
naturalistiche e paesaggistiche.
E’
di tutta evidenza che si tratta di osservazioni puntuali e qualificanti, in
ordine alle quali avrebbero senz’altro dovuto essere forniti i dati richiesti (quali
Comuni conferitori, le quantità di rifiuti etc) al fine di consentire l’effettiva espressione di un parere
informato e consapevole visto l’impatto sulla comunità locale del progetto presentato.
Donde un ulteriore profilo di illegittimità
E ancora deve osservarsi che tra i pareri favorevoli
asseritamente espressi in merito al progetto risultano indicate due note e
segnatamente nota prot. n. 8978 del 4/03/2009 e prot. n. 31807 del 13/08/2009
dell’Agenzia
Regionale per i Rifiuti.
Tuttavia dette note lungi dal contenere pareri favorevoli
espressi dalla ridetta Agenzia presentano un contenuto del tutto differente e
inidoneo a rappresentare quell’indefettibile apporto partecipativo alla conferenza dei
servizi che siffatta Agenzia per le competenze istituzionali avrebbe dovuto
esprimere.
Infatti, come si evince anche dalla documentazione presentata
dalla Catanzaro a supporto della propria richiesta, le note predette non
contengono alcuna valutazione men che mai favorevole del progetto di
ampliamento.
Ed invero la prima nota prot. 16102 del 4.3.09, antecedente allo
stesso avvio della procedura (domanda di autorizzazione integrata ambientale
della Catanzaro Costruzioni del 27 marzo 2009, prot. n.341), si limita a
comunicare che le vasche costruite precedentemente erano state valutate congrue
al Piano regionale dei rifiuti (cfr anche pag. 5 e 6 premessa sintesi non tecnica).
Con la seconda nota, l’ARRA, invece, si limita a sottolineare che il progetto in
questione non è un ampliamento della discarica esistente ma una “modifica sostanziale”(prot. n.31807 del 13.08.09, indicata
erroneamente quale “parere
favorevole”).
Ambedue le note in commento costituiscono parte della
corrispondenza intercorsa tra il gestore e l’ARRA, e comunque attengono ad una fase
propedeutica e prodromica al procedimento AIA ma in nulla esprimono parere
favorevole in ordine alla modifica sostanziale apportata all’impianto con il progetto di cui si
oggi si contesta l’autorizzazione.
Di talchè è evidente che l’ARRA non si è minimamente pronunciata sul progetto: di
conseguenza l’Agenzia
Regionale per i rifiuti, istituzione di riferimento autorizzativo non ha
partecipato né alla conferenza dei servizi né al relativo procedimento, con
radicale insanabile illegittimità del provvedimento autorizzativo adottato.
Le ultime notazioni evidenziano vieppiù la superficialità dell’iter intrapreso e seguito per addivenire
all’AIA
avversata, specie in quanto l’Assessorato competente non si è neanche avveduto che le
note dell’ARRA
erroneamente ritenute quali “pareri
favorevoli” al nuovo
impianto, di fatto, non si esprimono in proposito, non avendo l’Agenzia preso alcuna parte al
procedimento in questione.
Donde un ulteriore profilo di illegittimità del provvedimento
impugnato.
VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 4 E 5 DEL DLGVS N.
59/2005 –
VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 8, 9, 10 E 14 DEL DLGS n. 36/2003 – VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELLE
NORME E DEI PRINCIPI IN MATERIA DI VIA – ECCESSO DI POTERE SOTTO ULTERIORE E DIVERSO PROFILO
Nelle citate note dell’ARRA si è evidenziato un ulteriore elemento di criticità
del progetto presentato che ridonda nella illegittimità dei provvedimenti
impugnati sotto il profilo che segue.
La Valutazione ambientale e autorizzativa del progetto relativo
alla vasca 4 è stato infatti trattato come un ampliamento, nonostante si tratti
di una modifica sostanziale e di portata significativa tanto da comportare una
implementazione della volumetria di abbancamento superiore al raddoppio di
quella prima esistente.
L’ARRA
nella nota da ultimo citata aveva rappresentato che il progetto apportava una
modifica sostanziale di tal chè avrebbe dovuto senz’altro operarsi una valutazione
unitaria del complesso impiantistico risultante (vasche esistenti e nuova vasca
4) sia per l’impatto
ambientale e sia per l’impiantistica
prevista, specie con riferimento all’impianto di trattamento dei rifiuti a servizio.
L’impianto
di trattamento esistente infatti è stato autorizzato con D.R.S. 268 del 2008
per un flusso in entrata ben differente e certamente minore rispetto alle
potenzialità della nuova vasca, specie congiunte a quelle della vasca ancora
attiva.
Ciò nonostante nelle relazioni tecniche presentate in uno alla
richiesta di autorizzazione si opera solamente un richiamo alle capacità di
detto impianto di trattamento in ordine a quanto previsto dalla disciplina
sulla riduzione progressiva dei rifiuti biodegradabili in discarica, senza
indicarlo come adeguato e/o rispondente ad un flusso di rifiuti più che
raddoppiato rispetto al flusso iniziale in ragione del quale era stato
positivamente valutato.
Al contrario per la costruzione di nuove discariche, o per una “modifica sostanziale” (cioè quella che ricorre nel caso di
specie secondo le stesse indicazioni dell’ARRA nota prot. n. 31807/2009) il Decreto Legislativo 18
febbraio 2005, n. 59, Attuazione integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla
prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento, (G.U. 22 aprile 2005, n.
93), all’art. 1.,
lettera, n), stabilisce che “
modifica sostanziale: una modifica dell'impianto che, secondo un parere
motivato dell'autorità competente, potrebbe avere effetti negativi e
significativi per gli esseri umani o per l'ambiente. In particolare, per
ciascuna attività per la quale l'allegato I indica valori di soglia, è
sostanziale una modifica che dia luogo ad un incremento del valore di una delle
grandezze, oggetto della soglia, pari o superiore al valore della soglia stessa”.
Pertanto è di tutta evidenza che avrebbero dovuto essere attuate
più penetranti verifiche in ordine al cd effetto cumulo valutando il complesso
risultante dalla modifica sostanziale unita all’impianto preesistente: ma tale
valutazione non risulta agli atti.
Peraltro, ai sensi e per gli effetti dell’art. 4 del Dlgvo n. 59/2005, per le
discariche dei rifiuti possono considerarsi inverati i requisiti tecnici solo
ove presenti e soddisfatti tutti i requisiti tecnici di cui al Decreto
Legislativo n. 36/2003.
Pertanto, per il peculiare aspetto che ne occupa, ai sensi dell’art. 8 lettera c) di tale ultimo
decreto, la richiesta di autorizzazione avrebbe dovuto essere corredata anche
con “l'indicazione
della capacità totale della discarica, espressa in termini di volume utile per
il conferimento dei rifiuti, tenuto conto dell'assestamento dei rifiuti e della
perdita di massa dovuta alla trasformazione in biogas”.
A mente del successivo art. 10 il contenuto dell’autorizzazione avrebbe dovuto indicare
“c) la capacità totale della discarica,
espressa in termini di volume utile per il conferimento dei rifiuti” e ciò anche in relazione alla
previsione del comma 3 ove espressamente si prevede che “la garanzia finanziaria relativa alla
post-chiusura finale deve coprire la capacità totale della discarica come
definita al comma 1, lettera c), la garanzia finanziaria per l'attivazione e la
gestione della discarica è prestata per i singoli lotti autorizzati”.
La stessa normativa in materia di discariche dunque impone di
operare una valutazione globale e complessiva della discarica risultante non
consentendo di addivenire ad artificiose segmentazioni dell’impianto tramite suddivisioni in lotti
o vasche che tendano a far perdere di vista il complesso nel suo insieme.
Per di più è fin troppo evidente che la stessa valutazione di
impatto ambientale dovrebbe essere condotta valutando il complesso nella sua
unitarietà, essendo facilmente intuibile che le stesse misure di mitigazione,
in caso contrario, potrebbero risultare del tutto inefficaci e inadatte.
Nel caso di specie al contrario la richiesta presentata e tutta
l’istruttoria
seguita risultano caratterizzate da una penalizzante ottica parziale e partita
che rappresentando il progetto come una modifica e comunque tradendo la logica
d’insieme
finisce con il travisare il reale e concreto impatto dell’intervento.
Peraltro, il fraintendimento della reale portata delle note dell’ARRA di cui si è detto ha determinato
un ulteriore profilo di illegittimità dal momento che la modifica sostanziale
in questione non risulta in alcun modo compatibile con il Piano regionale di
gestione dei rifiuti, non essendo mai stata valutata una simile compatibilità.
Sul punto, come si legge nella relazione tecnica versata in
atti, deve infatti ricordarsi che il Piano vigente ha operato solamente una
elencazione delle discariche attive (tra cui quella di Siciliana) nulla
prevedendo in ordine alla realizzazione di nuove discariche o ampliamenti sostanziali
di quelle esistenti. (Cfr. cap. 2.2 relazione tecnica a firma del Prof
Angelini).
Pertanto è evidente che nel caso di specie risultano
irredimibilmente violate tanto le disposizioni in materia di discariche quanto
quelle in materia di VIA.
Invero, la realizzazione del progetto relativo alla discarica in
questione e quindi della cd Vasca 4 comporta necessariamente l’esecuzione di opere che stravolgono la
discarica esistente.
Tuttavia, lo studio di compatibilità ambientale presentato dalla
società controinteressata, pur riguardando solo l’ampliamento della discarica, avrebbe
dovuto farsi carico del rapporto di reciprocità che intercorre con l’esistente e della natura sostanziale
della modifica apportata.
Al contrario, dagli atti impugnati e dai verbali della
conferenza di servizi, emerge che l’amministrazione ha preso in considerazione solo le opere
e misure da realizzare per l’ampliamento
senza esaminare quelle relative alla discarica esistente e occorrenti in
relazione all’impianto
risultante dalla sommatoria, senza dunque verificare in modo omogeneo e
complessivo la struttura finale e quindi senza aggiornare e vagliare le misure
inizialmente previste per la vecchia discarica, oggetto di un distinto
procedimento amministrativo precedente.
Donde l’ulteriore
profilo di illegittimità degli atti impugnati.
VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 4 E 5 DEL DLGS N.
59/2005 –
VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 8, 9, 10 E 14 DEL DLGS n. 36/2003
Da ultimo deve rilevarsi che a riprova della violazione delle
norme in epigrafe indicate, il piano post operativo allegato si limita a
descrive i compiti della gestione ma non pianifica le attività, manca, in
violazione dell’art.
8, comma 1, lett. l) dlgs 36/2003 il piano di ripristino ambientale del sito a
chiusura della discarica, redatto secondo i criteri stabiliti dall‘allegato 2, nel quale avrebbero dovuto
essere previste le modalità e gli obiettivi di recupero e sistemazione della
discarica in relazione alla destinazione d'uso prevista dell'area stessa.
Peraltro in violazione dell’art. 10 comma 3 Dlgs n. 26/2003 a mente del quale “l'autorizzazione all'esercizio della
discarica è rilasciata solo dopo l'accettazione da pare della regione delle
garanzie finanziarie di cui all'articolo 14” non risulta intervenuta siffatta
accettazione né risulta presentata alcuna garanzia.
L’AIA
impugnata si limita a prevedere e richiedere, solamente prima del conferimento,
la presentazione delle polizze relative alla gestione operativa e post
operativa.
Per di più il costo stimato della fideiussione indicato nella
relazione “A6 Piano
finanziario, 3.1.20”
redatto dalla Catanzaro Costruzioni per un importo di 195.391, 23 non risulta calcolato in
base ai parametri previsti dall’Ordinanza Commissariale N. 2196 del 2 dicembre 2003,
(pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana – parte I, n.8 del 20 febbraio 2004.)
con conseguente ulteriore illegittimità del provvedimento impugnato.
Sul punto è appena il caso di ricordare che la giurisprudenza ha
insegnato che “l'autorizzazione
della discarica, quale condizione necessaria della stessa, deve precedere la
verifica delle garanzie di cui all'art. 14 d.lg. n. 36 del 2003, non potendo
costituire una mera prescrizione successiva alla approvazione del progetto.” (cfr. T.A.R. sez. I Liguria,
11-05-2004, n. 745).
E ciò in quanto “le garanzie finanziarie per l'attivazione e la gestione
operativa delle discariche di rifiuti, comprese le procedure di chiusura, sono
pare integrante ed essenziale del piano di adeguamento previsto dall'art. 17
D.Lgs. 13 gennai 2003, n. 36, in quanto le garanzie stesse hanno la funzione di
assicurare che le discariche, ne periodo di gestione operativa, nella fase di
chiusura e durante il periodo di gestione post operativa, mantengano i
requisiti minimi di sicurezza ambientale previsti dalla legge.” ( cfr. T.A.R. PUGLIA Lecce,
05-04-2005, n. 1847).
In definitiva dunque, secondo costante giurisprudenza
amministrativa, “si
tratta di disposizioni riconducibili ad una unica finalità, cioè quella di
assicurare, attraverso la imposizione di speciali oneri economici, una elevata
protezione ambientale e la salvaguardia della salute dell'uomo per tutto il
ciclo di vita di una discarica di rifiuti in considerazione dell'alto rischio
di contaminazione dei siti che ospitano i relativi impianti”. (cfr T.A.R. sez. I Puglia Lecce,
07-04-2006, n. 1868).
Pertanto è evidente che in nessun caso la misura di siffatti
oneri e la cogenza dei medesimi può essere disattesa avendo il legislatore
sancito in modo inequivoco che la autorizzazione non possa essere rilasciata
senza la previa verifica e accettazione della prestazione delle garanzie
finanziarie richieste e congrue.
Ma anche sotto tale ulteriore profilo il provvedimento impugnato
ha violato il dettato normativo.
Pertanto, in ordine alle suesposte considerazioni,
PIACCIA ALL’ILL.MO
PRESIDENTE
Annullare il provvedimento impugnato con ogni conseguenza di
legge
Palermo, Avv. Guido Gianferrara
Relazione tecnica
del prof. AURELIO
ANGELINI
relativa alla
AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE IMPIANTO IPPC Vasca di discarica
denominata “V 4”
Sita in c.da Materano – Siculiana (Agrigento)
ditta Catanzaro Costruzioni s.r.l.
Premessa
La relazione prende in considerazione la documentazione ricevuta
dal Comune di Montallegro (AG), e più precisamente:
1. Il decreto di notifica di Autorizzazione Integrata
Ambientale, emesso dal Servizio 2 – V.A.S. – V.I.A., prot. 16102 del 3.3.2010, ricevuto dal Comune di
Montallegro in data 10.03.2010, prot. 1566.
2. Verbali delle conferenze dei servizi che si sono svolte ai
sensi dell’art. 5,
comma 10 del Dlgvo 59/05, tenutesi il: 24/06/09; 30/09/09; 2/12/09; il Nulla
Osta rilasciato dai componenti delle Conferenze di Servizio, con l’eccezione del parere dell’ARRA, protocollo n. 16102 del 4.3.09,
citato nel decreto e non allegato agli atti.
3. Il CD fornito dalla Catanzaro Costruzioni al Comune
Montallegro, contenente:
C
-Relazione tecnica;
1A/10000;
1A/25000;
A2
piano di monitoraggio;
A3
piano di gestione;
A4
sintesi non tecnica;
A5
valutazione integrata dell’inquinamento;
A6
piano finanziario;
A7
valutazione dell’impatto
acustico;
A8
impianto di depurazione biologica;
A9
copie delle autorizzazioni precedenti;
A10
schede;
A11
relazione geologica;
A12
calcolo investimenti;
A13
elenco prezzi
1.
Inquadramento generale
Per fronteggiare l’inquinamento e l’erosione di risorse ambientali, la gestione integrata dei
rifiuti, rappresenta oggi, una delle più importanti attività di tutela e di
difesa degli ecosistemi, a partire dal riciclaggio dei rifiuti che rappresenta
l’architrave
su cui poggiano le politiche e le pratiche per non contaminare l’ambiente e per ridurre la pressione
sulle risorse naturali.
L’Europa
per promuovere una gestione sostenibile dei rifiuti, si è data una politica
nota anche come le “5
- R”. Tale
approccio, è stato introdotto in Italia nel 1997 con il Decreto legislativo
n.22, meglio conosciuto come decreto Ronchi. Le “5–R”
corrispondono: Raccolta, Riciclo, Riuso, Riduzione, Recupero. Tale modello si
articola attraverso una gestione integrata dei allo scopo di valorizzare le
risorse contenute nei rifiuti. Si supera così la gestione dei rifiuti basata
sullo smaltimento in discarica. LA nuova pratica rappresenta una delle più
importanti attività nel campo della tutela del territorio e delle sue risorse.
La gestione integrata dei rifiuti è finalizzata, inoltre, ad
applicare il concetto di sviluppo sostenibile nel settore dei rifiuti, in
considerazione che quanto più materia è riciclata e/o riusata, tanto meno
risorse dovranno essere sottratte all’ambiente e dagli ecosistemi, con l’effetto correlato che meno rifiuti
verranno dispersi nell’ambiente
e conferiti al suolo nelle discariche. Non si tratta quindi di un’elencazione di principi, ma di un
insieme ben strutturato di obiettivi, facenti parte di una strategia volta ad
una gestione sostenibile dei rifiuti. Pertanto lo smaltimento dei rifiuti, sia
per l’ordinamento
giuridico europeo e sia per quello italiano, diventa marginale. Nel vigente
sistema gestionale l’uso
della discarica è destinata a regredire progressivamente con il crescere della
raccolta differenziata, che entro il 2012 dovrà raggiungere l’obiettivo minimo di legge del 65% dei
rifiuti prodotti.
1.1 Operazione di trattamento dei rifiuti e Ambito Territoriale
Ottimale
Le leggi in materia ambientale sui rifiuti si pongono come
obiettivo prioritario la riduzione della quantità e pericolo¬sità, sia dei
rifiuti prodotti sia del flusso di rifiuti avviati allo smaltimento.
L’Unione
Europea con la direttiva 99/31/CE, relativa alle discariche di rifiuti, ha
stabilito che l’utilizzo
delle discariche per i rifiuti indifferenziati deve essere assolutamente
evitato e che nelle discariche possono finire solo materiali non riciclabili e
a basso contenuto di carbonio organico, stabilendo così la centralità del recupero
della materia, il riciclo e il compostaggio per la gestione dei rifiuti.
Il Dlgvo 36/2003, di attuazione della direttiva 99/31/CE, all’art. 5 (Obiettivi di riduzione del
conferimento di rifiuti in discarica), stabilisce che entro cinque anni dalla
sua data di entrata in vigore, ogni regione “elabora ed approva un apposito
programma per la riduzione dei rifiuti biodegradabili da collocare in discarica
ad integrazione del piano regionale”, ed inoltre che “i rifiuti urbani biodegradabili devono essere inferiori a
173 kg/anno per abitante”.
Tale obiettivo deve essere realizzato attraverso il trattamento dei rifiuti, il
riciclaggio, il trattamento aerobico o anaerobico, il recupero di materiali o
energia, secondo il decreto legislativo. Tali operazioni devono avvenire in
base all’art. 199,
3, lettera a), del Dlgvo 152/2006, in modo da “assicurare la gestione dei rifiuti
urbani non pericolosi all'interno degli Ambiti Territoriali Ottimali” e nel rispetto del principio di
prossimità e autosufficienza, già posto dall’art. 5, v. 3 del. Dlgvo n. 22/97,
ribadito dall’art. 182,
c. 3, nonché dall’art.
201, del Dlgvo.152/2006, che stabilisce per la realizzazione o comunque l’ampliamento di una discarica deve
corrispondere alle esigenze dell’Ambito Territoriale Ottimale sul quale è collocata.
Il Dlgvo 36/2003, ha apportato inoltre, significative
innovazioni in merito ai criteri di clas¬sificazione, costruzione e gestione
delle discariche. Prevede che i gestori effettuino un'ulteriore selezione
all'ingresso, accettando solo i rifiuti definiti "compatibili" con la
specifica tipologia di disca¬rica. La legge indica le condizioni per il
rilascio dell' autorizzazione delle discariche; l'iter per la costruzione e
l'esercizio dei nuovi impianti, i requisiti richiesti per l’autorizzazione e la presentazione di
specifici "piani" che prevedano tutte le azioni da adottare per la
corretta gestione della discarica; le indicazioni sulla gestione operativa e
post-operativa e sulle garanzie finanziarie necessarie per la gestione stessa.
Sul piano della strategia della riduzione dell’impatto dei rifiuti, gli obiettivi
previsti dal Dlgvo n.36/2003, si basano sulla riduzione progressiva dei rifiuti
biodegradabili da conferire in discarica. Si stabilisce che ogni Regione deve
provvedere all'integrazione del Piano regionale di gestio¬ne con un apposito
programma, finalizzato a raggiungere a livello di Ambiti Territoriali Ottimali
i seguenti obiet¬tivi di riduzione dei rifiuti urbani biodegradabili (RUB) da
collocare in discarica:
entro il 2008 RUB<173 kg/anno per abitante
entro il 2010 RUB<115 kg/anno per abitante
entro il 2018 RUB<81 kg/anno per abitante
Sono ammessi, pertanto, in discarica solo i rifiuti sottoposti
ad un preventivo trattamento e non suscettibile di ulteriore valorizzazione.
1.2 Legge regionale n. 9, 8 aprile 2010,“Gestione integrata dei rifiuti e
bonifica dei siti inquinati”
Allo solo scopo di comprendere l’attuale orientamento del legislatore
regionale, nella consapevolezza che la legge citata è stata approvata
successivamente all’avvio
della procedura AIA, la l.r. n. 9, dell’8 aprile 2010,“Gestione integrata dei rifiuti e bonifica dei siti
inquinati”,
sottolinea in diverse parti quanto previsto dal Dlgvo 152/2006. In particolare,
all’art.1,
(Oggetto e finalità) al comma 1, lettera g), stabilisce che è necessario “ridurre la movimentazione dei rifiuti
attraverso l’ottimizzazione
dello smaltimento in impianti prossimi al luogo di produzione”. Alla lettera “h”, richiama la necessità di “favorire la riduzione dello
smaltimento in discarica. Al comma 2, dispone che “la Regione assicura lo smaltimento dei
rifiuti urbani non pericolosi attraverso l’autosufficienza degli Ambiti Territoriali Ottimali
(A.T.O.) di cui all’articolo
200 del Dlgvo 152/2006”.
All’art 17,
si stabilisce che le “Le
opere per la realizzazione degli impianti necessari alla gestione integrata dei
rifiuti […] possono
essere ubicate anche in zone classificate agricole dai vigenti strumenti
urbanistici comunali, purché distino almeno 5 chilometri dal perimetro del
centro abitato (la vasca ““V4”” proposta dalla Catanzaro costruzioni,
si trova a meno di 5 km dal centro abitato di Montallegro).
1.3 Raccolta differenziata e programmazione delle discariche
Il Dlgvo n.152/06, in linea con la necessità di incrementare
qualsiasi forma di recupero e riciclaggio e di ridurre drasticamente la quota
di rifiuti urbani da smaltire “tal quali”, all’art.
205, fissa obiettivi puntuali minimi di Raccolta Differenziata dei rifiuti da
raggiungere in ogni Ambito Territoriale Ottimale:
almeno il 35% entro il 31 dicembre 2006
almeno il 45% entro il 31 dicembre 2008
almeno il 65% entro il 31 dicembre 2012
Il rispetto degli obiettivi di legge, obbligano i singoli Ambiti
Territoriali Ottimali, a commisurate il decremento del conferimento dei rifiuti
in discarica in relazione agli obiettivi, oltre che alle operazioni di
trattamento stabilite dal Dlgvo 36/2003.
1.4 Autorizzazione per la realizzazione delle discariche
Il Dlgvo 36/2003, stabilisce i requisiti tecnici e operativi che
devono essere rispettati in fase di realizzazione e ubi¬cazione delle
discariche, al fine di prevenire i rischi ambientali e per la salute umana
connes¬si.
L'autorizzazione contiene: il piano di gestione della discarica,
con procedure di gestione operative e post-operative; il piano di sorveglianza
per la prevenzione dei rischi ambientali; il piano di ripristino ambientale
dopo la chiusura della discarica; il piano finan¬ziario con un orizzonte
temporale minimo di 30 anni. In particolare è imposto l'obbligo per tutti gli
operatori, pubblici e privati, di fornire una garanzia finanziaria che copra i
costi di controllo e mantenimento della discarica per almeno 30 anni dopo la
chiusura, per evitare il rischio di abbandono dei siti. Tali garanzie
finanziarie sono parametrate alla capacità, al tipo di discarica e al costo di
manutenzione dopo la chiusura.
1.5 La Valutazione d’Impatto Ambientale
La valutazione dell’impatto ambientale di progetti pubblici e privati, si
realizza in considerazione della loro natura, delle loro dimensioni o della
loro ubicazione e, all’occorrenza,
tenuto conto della loro interazione con altri progetti. Tale disposizione si
applica anche per gli insediamenti realizzati in più fasi, in quanto bisogna
tener conto dell'effetto cumulativo delle varie sorgenti inquinanti il cui
impatto ambientale deve essere valutato complessivamente.
”La Direttiva 85/337/CEE (modificata dalla successiva
Direttiva 97/11/CEE), prevede i criteri – relativi anche agli interventi di modifica d’impianti già esistenti -che impongono
di tenere conto, ai fini della sottoposizione a screening, della situazione di
base in cui il nuovo intervento dovrà inserirsi e, in particolare, “del cumulo con altri progetti”. La valutazione a cui l’Amministrazione è chiamata esprimersi
non può esaurirsi nell’esame
della modifica proposta quale fatto a sé stante, avulso dal contesto,bensì deve
essere valutata nella sua interazione con gli insediamenti preesistenti.
2. PROFILI DI ILLEGITTIMITA’
Il decreto di notifica di Autorizzazione Integrata Ambientale e
gli atti da esso richiamati, presentano diversi profili di illegittimità,
giuridica, procedurale e regolamentare.
Di seguito indichiamo solo i principali.
2.1 Discrasia tra i volumi autorizzati e fabbisogno dell’Ambito Territoriale Ottimale “AG2”
L’art.
199, 3, lettera a), del Dlgvo 152/2006, che stabilisce l’obbligo di assicurare la gestione dei
rifiuti urbani non pericolosi all'interno degli Ambiti Territoriali Ottimali. L’autorizzazione che è stata rilasciata
dalla Regione siciliana, prevede per la vasca di discarica “V4” una concessione pari a 2.937.379 mc.
L’Impianto
di discarica “V4”, si trova nell’Ambito Territoriale Ottimale “AG2”. L’Ambito “AG2” è costituito da 19 comuni per una
popolazione complessiva pari a 196.923 abitanti, in base a quanto descritto dal
Piano di gestione dei rifiuti dell’ATO “Ag.2” del 2003, si indica (pag. 30) una
produzione complessiva di rifiuti pari a 85.129 tonn./anno, articolata in una
produzione di rifiuti tal quale di 83.993 tonn./anno, e cioè, pari all’1.17 Kg/ab/giorno”.
Poiché il rapporto peso/volume dei rifiuti non differenziati è
pari a circa 0,55, ciò significa che un kg di rifiuti non compattati
occupa circa 1,8 lt. Per i rifiuti compattati il rapporto peso/volume è
pari a 0,8, ciò significa che un kg di rifiuti compattati occupa circa 1,25 lt.
Possiamo da questi dati concludere che il fabbisogno di volumi
per l’abbancamento
di rifiuti in discarica per annuo dell’ATO-AG2, è pari a circa 106.000 mc, a fronte di una
produzione annua di rifiuti tal quale dell’ATO “AG2” di circa 85 mila tonnellata. Questo
calcolo – “illegittimamente” esclude il computo gli attuali
obiettivi di raccolta differenziata (45%) e la riduzione in volumi prodotta
dall’attività
obbligatoria di “trattamento/riduzione” dei rifiuti prima del conferimento in
discarica.
L’autorizzazione
poteva pertanto arrivare “forzando
le norme vigenti”
ad un massimo di 636.000 mc, in relazione al limite di 6 anni.
I numeri ci dicono con tutta evidenza che la vasca di discarica “V4” è sovradimendionata, in quanto il volume
di 2.937.379 mc. Non corrisponde per eccesso di difetto al fabbisogno dell’ATO-AG2. Ciò è ancora più evidente se
poi consideriamo il fatto che la vasca di discarica denominata “V4”, è contigua ad altre quattro vasche
(VE, V1, V2 e V3), utilizzate e/o utilizzabili per complessivi 1.874.000 mc., e
in base a quanto dichiarato dalla Catanzaro costruzioni nella relazione
tecnica: “la vasca “V3”, dispone di una capacità residua di
560.000 mc.”, ovvero,
una stima di abbancamento pari a 424.000 tonnellate, e cioè, pari al fabbisogno
dell’ATO AG2
per i prossimi 4 anni, calcolando 0 di raccolta differenziata e di “trattamento/riduzione dei rifiuti.
La ditta Catanzaro consapevole del sovradimensionamento della
proposta relativa alla vasca di discarica “V4”,
anche in relazione alle volumetrie ancora disponibili nell’impianto, ha cercato di
motivare astrattamente e non giuridicamente la realizzazione della nuova
vasca di discarica.
Nella relazione della Catanzaro costruzioni “A5. Valutazione dell’inquinamento”, a pag. 3, si legge che, la finalità
della discarica è quella di: “assolvere alle funzioni di impianto connesso e correlato
ad una funzione su scala regionale”. Ebbene ricordare che questa funzione non è prevista
dall’ordinamento
comunitario, statale e regionale, oltre ad essere sbagliata sia sotto il
profilo ambientale e sia sotto il profilo economico e gestionale.
2.2 Obbligo di previsione nel Piano regionale dei rifiuti
Nella relazione tecnica presentata dalla Catanzaro costruzioni
(allegato C), al punto 1.2, si sostiene che la vasca di discarica “V4”, è prevista nel Piano regionale. Per
sostenere questa tesi, anziché allegare la previsione del piano regionale delle
discariche da realizzare, la società, cita una nota inviata dall’Agenzia Regionale Rifiuti e Acque del
4 marzo 2009, protocollo n. 16102, alla Catanzaro Costruzioni. Questa stessa
nota viene indicata –inopinatamente-
nel decreto di AIA, come parere positivo dell’ARRA alla realizzazione della vasca di
discarica “V4”.
Dall’analisi
del Piano regionale del rifiuti nell’allegato “13.e”,
(che riportiamo di seguito) approvato con ordinanza del commissario delegato n.
1166 del 18/12/2002, non risulta alcuna previsione di nuove discariche nel
territorio di Siciliana e ne tantomeno del comune di Montallegro (AG).
Nell’allegato
“13.e” è indicata la discarica di Siculiana
(AG) nell’elenco
delle discariche “attive
nella provincia di Agrigento”.
Il Piano di gestione dell’ATO-“AG2” si limita a richiamare il
piano regionale dei rifiuti, anche in considerazione che all’epoca dell’emanazione del Piano regionale dei
rifiuti, l’autorità
che svolgeva il compito commissariale in materia di discariche, comprese gli
ampliamenti e le nuove previsioni di discariche, era il prefetto della
provincia.
L’art.
9, comma 1, lettera “e” del Dlgvo 36/03, stabilisce che per
la realizzazione di nuove discariche sia necessaria una specifica previsione
del Piano regionale, aspetto questo ben diverso della mera elencazione delle
discariche attive in Sicilia nel 2002.
Relativamente alle discariche in Sicilia, nel capitolo 6,
pag.51, del Piano di gestione dei rifiuti, si trova la citazione dell’Ordinanza 31/5/1999, n. 2983: “la dichiarazione dello stato d’emergenza i Prefetti delle Province
siciliane assumono le competenze ex art. 13 del D.L.gs n. 22/97”. Il successivo comma “2”, pone in capo ai Prefetti anche le competenze relative
alla autorizzazione ex art. 27 e 28 delle discariche per rifiuti solidi urbani:
“Le approvazioni dei progetti e le
autorizzazioni di cui agli articoli 27 e 28 del Dlgvo del 5 febbraio 1997, n°
22, concernenti le discariche sono rilasciate dai Prefetti delle province,
anche in deroga all’art.5
della Legge Regionale 29 dicembre 1981, n.181. Le autorizzazioni per le
discariche di rifiuti urbani, compresa l’autorizzazione di aumenti volumetrici di discariche
esistenti, sono rilasciate esclusivamente ad impianti a titolarità gestione
pubblica.” L’art. 5, comma 3, affida ai Prefetti il
compito di individuare le nuove discariche, chiudere le vecchie ed assicurarne
la gestione pubblica: “Per
far fronte al fabbisogno di cui all’articolo 2, comma 1, lettera g), i Prefetti delle
province individuano le discariche, ne assicurano la titolarità e la gestione
pubblica anche nei modi previsti dal precedente articolo 3, comma 2 e le adeguano
alle disposizioni contenute nella normativa vigente”. Infine, a pag. 55 del Piano
regionale si stabilisce che “Le
autorizzazioni concernenti la costruzione e la gestione delle discariche per
rifiuti speciali sono rilasciate a soggetti pubblici o privati dai
Prefetti, anche in assenza del piano di cui all’articolo 22 del Decreto legislativo 5
febbraio 1997, n.22, sulla base di comprovate esigenze ambientali”.
Come si deduce da quanto citato, il Piano regionale n. 1166 del
18/12/2002, non contiene e non poteva contenere alcuna previsione di nuove
discariche da realizzare nel comune di Montallegro e Siciliana, come invece si
sostiene nella relazione tecnica (allegato C), al punto 1.2, in cui si scrive
che la vasca di discarica “V4” “risulta essere previsto”. A conferma di ciò viene citata una
nota inviata dall’Agenzia
Regionale Rifiuti e Acque (ARRA), del 4 marzo 2009, protocollo n. 16102, alla
Catanzaro Costruzioni.
2.3 Alternative e Opzione Zero
Condizione necessaria ed indispensabile per poter rilasciare un’Autorizzazione Integrata Ambientale e
che la “conferenza
dei servizi”, deve
esaminare l’”opzione
zero”, in base
all’art.14
bis, comma 3, legge 1990, n.241, che prevede “la necessaria ponderazione delle
principali alternative ai fini della valutazione di impatto ambientale”.
La conferenza dei servizi si esprime sulle condizioni per la
elaborazione del progetto e dello studio di impatto ambientale. In tale fase,
che costituisce parte integrante della procedura di VIA, la suddetta autorità,
esamina le principali alternative, compresa l’alternativa zero, e, sulla base della
documentazione disponibile, verifica l’esistenza di eventuali elementi di incompatibilità, anche
con riferimento alla localizzazione prevista dal progetto.
Dall’analisi
degli atti della conferenze di servizio che si sono svolte, non risulta che in
nessun momento sia stata discussa l’”Opzione Zero”, nonostante che, l’art. 22 del Dlgvo n. 152/2006, (Studio di impatto
ambientale) stabilisce che “Lo
studio di impatto ambientale contiene almeno le seguenti informazioni: …d) una descrizione sommaria delle
principali alternative prese in esame dal proponente, ivi compresa la
cosiddetta opzione zero, con indicazione delle principali ragioni della scelta,
sotto il profilo dell'impatto ambientale”.
Nel caso dell’autorizzazione
della vasca di discarica “V4”, l’esame di tutte le alternative non è
stato compiuto, né sono state valutate le conseguenze dell’alternativa zero, e cioè, cosa avrebbe
prodotto l’ipotesi
di diniego alla realizzazione della vasca di discarica “V4”. Questa indispensabile procedura
autorizzatoria non è stata praticata, poiché la vasca di discarica “V3”, attualmente in esercizio, presenta
una capienza tale da soddisfare i bisogni dell’ATO di riferimento per i prossimi 4
anni almeno. La valutazione della “opzione zero” avrebbe messo in luce l’inutilità della vasca di discarica “V4” in relaziobe al fabisogno del bacino
di riferimento l’ATO-AG2.
2.4 Impianto di trattamento e VIA
L’A.I.A
non ha proceduto ad una valutazione della discarica “V4”, nel complesso delle discariche
esistenti,in particolare, sia per quelle operative e sia quelle avviate alla
gestione post-operativa. Inoltre non è stato fatto uno studio di impatto
ambientale sull’effetto
“cumulo” degli inquinanti e per le varie sorgenti
di impatto.
La stessa A.I.A. non ha preso in considerazione le necessità
impiantistiche per il pre-trattamento di una nuova vasca di discarica la “V4”, con le sue specifiche capacità di
abbancamento e trattamento. L’operatività contestuale delle vasche di discarica “V3” e “V4”, andavano valutate per la capacità
impiantistica nel loro insieme, in relazione alle operazioni di pre-trattamento
dei rifiuti, all’impatto
indotto, compreso quello veicolare. Va da se che questo approccio avrebbe
determinato una valutazione specifica dei nuovi impianti necessari per
affrontare l’aumento
del flusso di rifiuti in discarica. Lo stesso andava fatto per l’impianto –obbligatorio- di trattamento dei
rifiuti, di cui bisogna valutare la qualità produttiva e le quantità trattate,
in relazione agli obiettivi previsti dal decreto legislativo 36/2003, di
riduzione dei rifiuti urbani biodegradabili.
La Catanzaro costruzioni ha presentato la richiesta di
autorizzazione definendo “ampliamento” una vasca di discarica di quasi tre
milioni di metri cubi, a fronte di una situazione impiantistica precedente
autorizzata per complessivi 1.874.000 mc. Si tratta in sostanza non di un
ampliamento, ma di una modifica sostanziale dell’impianto, in considerazione che in
termini di volumi, di area interessata e di emissioni dell’impianto, la realizzazione della vasca
di discarica “V4” è di gran lunga superiore alla somma
delle vasche di discarica precedentemente realizzate. Il Dlgvo 59/2005, “Attuazione integrale della direttiva
96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento”, all’art. 1., lettera, n), stabilisce che: “modifica sostanziale: una modifica
dell'impianto che, secondo un parere motivato dell'autorità competente,
potrebbe avere effetti negativi e significativi per gli esseri umani o per
l'ambiente. In particolare, per ciascuna attività per la quale l'allegato I
indica valori di soglia, è sostanziale una modifica che dia luogo ad un
incremento del valore di una delle grandezze, oggetto della soglia, pari o superiore
al valore della soglia stessa”. Trattandosi di una nuova vasca di discarica la “V4” grande circa il doppio del complesso
delle vasche precedentemente realizzate, è del tutto evidente che si tratta di
una modifica sostanziale e non di “un aumento di capacità produttiva”.
2.4 COMUNE TITOLARITA’ IN MATERIA URBANISTICA E DI SALUTE PUBBLICA
Il Comune di Montallegro parte in causa per la variante
urbanistica da effettuare sul proprio territorio, ha espresso sul progetto
della vasca di discarica “V4”, parere contrario, con la con nota
n.7492 del 2/12/2009, ed in particolare ha sostenuto:
a) il sovradimensionamento della discarica;
b) gli effetti ambientali e sanitari;
c) le conseguenze economiche per il territorio;
d) l’impatto
veicolare.
Quattro aspetti rilevanti nel procedimento di valutazione dell’impatto di un opera e nel procedimento
A.I.A., pertanto pienamente legittime.
Nelle conferenze di servizio e nell’atto A.I.a. di autorizzazione
rilasciato, nessuna controdeduzione è stata fatta dall’autorità che ha emesso il
provvedimento, non rispettando l’obbligo di motivare il rigetto del parere contrario come
quello del Comune di Montallegro e di contro dedurre tecnicamente alle
obiezioni sollevate al progetto della vasca di discarica “V4”.
Nel decreto A.I.A., i rilievi presentati dal comune di
Montallegro, non sono stati dichiarati infondati, attraverso motivazioni
tecniche e in base alle performance contenute del progetto dell’opera. Sono state invece liquidate nel
provvedimento come: “atecniche”.
Questa sibillina quanto “atecnica” formulazione delle contro deduzioni, manifesta tutta la
fragilità del provvedimento sia in punto di tecnica e sia in punto di diritto.
Le motivazioni al rigetto del parere contrario del comune di Montallegro erano
doverose all’istituzione
preposta alla tutela del territorio e della salute dei cittadini, sia per l’ordinamento degli enti locali e sia
per la Costituzione italiana.
2.5
Obbligo della fideiussione
L’autorizzazione
all'esercizio della discarica può essere rilasciata solo dopo l'accettazione da
parte della regione delle garanzie finanziarie (art. 9 Dlgvo 36/2003. Questa
condizione indispensabile per il rilascio dell’A.I.A., non è indicata nel decreto e
neppure è posta quale subordinata a validare l'idoneità del soggetto richiedente
non risulta intervenuta siffatta accettazione né risulta presentata alcuna
garanzia.
Nella relazione “A6 Piano finanziario, la Catanzaro costruzioni si limita
a stimare un costo di fideiussione pari a 195.391,23 . Tale fideiussione non è stata calcolata
in base ai parametri previsti dall’ORDINANZA COMMISSARIALE N. 2196 del 2 dicembre 2003,
(pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana – parte I, n. 8 del 20 febbraio 2004
(non c’è traccia
nel Piano Finanziario a cui fa riferimento l’A.I.A.). L’ordinanza è relativa ai “Criteri e modalità di presentazione e
di utilizzo delle garanzie finanziarie relative alle attività di smaltimento e
di recupero di rifiuti urbani, rifiuti pericolosi e non pericolosi”. L’ordinanza stabilisce i “Valori e parametri di riferimento per
la determinazione dell'ammontare delle garanzie finanziarie”, e sono per le discariche di rifiuti
non pericolosi:
1) L'ammontare delle garanzie finanziarie da prestarsi per gli
obblighi derivanti dall'attivazione e la gestione operativa della discarica,
comprese le operazioni di chiusura e di sistemazione e recupero dell'area
occupata dall'impianto chiuso, deve prevedere:
-
18,00 al mq. per la superficie effettiva finale di ricopertura;
-
7,00 al mc. corrispondente alla capacità totale di riempimento autorizzata.
2)
L'ammontare delle garanzie finanziarie da prestarsi per il periodo di gestione
post-chiusura per una durata di 30 anni, deve prevedere:
- 18,00 al mq. per la superficie
effettiva finale di ricopertura;
- 3,00 al mc. corrispondente alla
capacità totale di riempimento autorizzata.
In
considerazione che la vasca di discarica “V4”
ricopre una superficie pari a mq. 102.481, il calcolo è il seguente:
1.
mq 102.481 x 18 =
1.844.658
mc
2.937.379 x 7
20.561.653
2.
mq 102.481 x 18
1.844.658
mc
2.937.379 x 7
8.812.134
Garanzie
fideiussorie per
33.063.103
Ebbene ricordare, soprattutto per una discarica di tale
rilevanza, che l'autorizzazione deve precedere la verifica delle garanzie di
cui all'art. 14 Dlgvo 36/2003, non potendo costituire una mera prescrizione
successiva alla approvazione del progetto in virtù dell’adeguata reputazione finanziaria del
proponente e che le garanzie sono pare integrante del piano di adeguamento in
quanto le garanzie hanno la funzione di assicurare che le discariche, nel
periodo di gestione operativa, nella fase di chiusura e durante il periodo di
gestione post operativa, mantengano i requisiti minimi di sicurezza ambientale
previsti dalla legge.
Legislatura 17 Atto di Sindacato Ispettivo n° 4-02656
Atto n. 4-02656
Pubblicato il 9 settembre 2014, nella seduta n.
307
CAMPANELLA , BOCCHINO , ORELLANA - Ai Ministri dell'ambiente e della tutela
del territorio e del mare e dell'interno. -
Premesso che, a quanto risulta agli interroganti:
l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, con
provvedimento n. 25057 del 1° agosto 2014, ha avviato un'indagine conoscitiva
sul mercato della gestione dei rifiuti solidi urbani, ai sensi dell'articolo
12, comma 2, della legge 10 ottobre 1990, n. 287, ed ai sensi dell'art. 17 del
decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1998, n. 217, motivato da una
serie di importanti ed allarmanti considerazioni;
nel provvedimento si legge che: «Al riguardo, l'analisi
preliminare degli assetti istituzionali e di mercato nel settore sembra
suggerire la presenza di diverse criticità concorrenziali. Innanzitutto, si
osserva l'esistenza di un ricorso significativo all'affidamento diretto anche
in assenza dei requisiti in-house e una durata degli affidamenti nella
maggior parte dei casi superiore a quella che sembra necessaria per recuperare
gli investimenti, tali da scoraggiare lo sviluppo della concorrenza tra
operatori e favorire il consolidamento delle posizioni di mercato dei gestori incumbent»;
tra società partecipate in liquidazione, indagini penali, arresti
per legami con la mafia e continue emergenze, in Sicilia il problema dello
smaltimento dei rifiuti e della gestione delle discariche è oggi una vera e
propria piaga sociale da cui i rappresentanti istituzionali regionali non
riescono ad uscire;
in un articolo di "la Repubblica" nell'edizione di
Palermo del 23 luglio 2014 dal titolo: "Il
business dei rifiuti in mano ai privati, ecco i big e i loro sponsor", si
evidenzia come «La Sicilia è in mano ai padroni dei rifiuti e rischia di
ritrovarsi in un'emergenza sanitaria senza precedenti se chiuderanno soltanto
alcuni dei siti amministrati dagli imprenditori finiti agli arresti. Una
situazione paradossale, frutto di scelte politiche e di un monopolio difeso con
le unghie e con i denti dai proprietari dei principali impianti dell'Isola,
spesso con l'aiuto dello sponsor politico giusto. A pagare, i cittadini di una
regione che non ha praticamente livelli di differenziata accettabili, meno del
10 per cento, e si trova oggi con appena cinque grandi discariche in funzione e
autocompattatori che viaggiano da una parte all'altra dell'Isola»;
dallo stesso articolo si apprende che il 18 luglio 2014 veniva
tratto in arresto l'imprenditore Domenico Proto, titolare della discarica
"Oikos" di Motta Sant'Anastasia (Catania), durante l'operazione
"Terra mia" condotta dalla Polizia di Palermo nell'ambito
dell'inchiesta sullo smaltimento dei rifiuti;
alla discarica Oikos, gestita dalla famiglia di Domenico Proto
che, come scrivono i pubblici ministeri nell'ordinanza di arresto, ottiene dal
Governo Lombardo autorizzazioni ad ampliamenti nelle discariche di Motta
Sant'Anastasia per 2,5 milioni di metri cubi, andava una grossa fetta dei
volumi di abbancamento di rifiuti prodotti in Sicilia;
secondo quanto sostenuto dal dottor Aurelio Angelini, consulente
nominato dall'ex assessore regionale Marino, la gestione delle discariche
dell'isola ai privati è il frutto di una scelta precisa del Governo Lombardo,
che negli stessi anni negava ai Comuni l'apertura di piccole discariche
lasciando il monopolio ai privati;
a Siculiana (Agrigento) è presente una tra le più grandi
discariche della Sicilia di proprietà di Giuseppe Catanzaro, numero due di
Confindustria Sicilia, l'associazione che dal 2009 esprime un assessore, sia
nel Governo Lombardo con Marco Venturi, sia in quello Crocetta con Linda
Vancheri come assessori per le attività produttive;
la discarica da diversi anni svolge un'azione di mutuo soccorso in
occasione di crisi ambientali con funzioni di impianto connesso e correlato ad
una funzione su scala regionale ed oggi è adibita come discarica di riferimento
a plurimi ambiti territoriali ottimali dell'isola;
considerato che:
con decreto della Regione Siciliana n. 1362 del 23 dicembre 2009
veniva rilasciata autorizzazione integrata ambientale (AIA) alla ditta
Catanzaro costruzioni s.r.l. per la realizzazione di una vasca di discarica
denominata "V4" in contrada Materano di Siculiana, ricadente nel
territorio dell'ambito territoriale ottimale Agrigento 2 (ATO AG2), con una
capacità di abbancamento pari a 2.937.379 metri cubi, in difformità a quanto stabilito
dall'art. 199, comma 3, lettera a),
del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, che stabilisce l'obbligo di
assicurare la gestione dei rifiuti urbani non pericolosi all'interno degli
ambiti territoriali ottimali;
l'AIA per la vasca V4 veniva rilasciata nonostante il Comune di
Montallegro (Agrigento) avesse espresso parere contrario a causa del
sovradimensionamento della discarica e dei conseguenti effetti ambientali e
sanitari, per le conseguenze economiche per il proprio territorio e per l'impatto
veicolare;
inoltre, tale autorizzazione veniva rilasciata sebbene fosse
ancora operativa la vasca di discarica V3, anch'essa gestita nello stesso sito
dalla Catanzaro costruzioni, che nella relazione progettuale dichiarava una
capacità residua della vasca di discarica V3 di 560.000 metri cubi,
corrispondente grossomodo al fabbisogno dell'ATO AG2, non tenendo conto
dell'ulteriore riduzione che si sarebbe ottenuto con il raggiungimento degli
obiettivi di raccolta differenziata e le relative operazioni di trattamento e
vagliatura;
la stessa autorizzazione era rilasciata senza esaminare l'opzione
"zero", in base a quanto previsto dall'art. 14-bis, comma 3,
legge 7 agosto 1990, n. 241, che prevede "la necessaria ponderazione delle
principali alternative ai fini della valutazione di impatto ambientale",
che costituisce parte integrante della procedura di VIA, e che esamina le
principali alternative, compresa l'alternativa "zero", soprattutto in
presenza delle volumetrie disponibili nella vasca di discarica V3;
in più, essa era stata concessa in assenza di uno studio di
impatto ambientale sull'effetto cumulo degli inquinanti provenienti dalle varie
sorgenti di impatto, in considerazione del fatto che la vasca V4 è stata
realizzata accanto alle discariche VE - V1 - V2 - V3 utilizzate e/o
utilizzabili per complessivi 1.874.000 metri cubi;
ancora, era stata concessa al di fuori delle previsioni del piano
regionale, visto che l'art. 9, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 13
gennaio 2003, n. 36 stabilisce la necessità di una specifica previsione del
piano regionale per la realizzazione di nuove discariche: lo stesso art. 9
stabilisce che l'autorizzazione all'esercizio della discarica può essere
rilasciata solo dopo l'accettazione da parte della Regione delle garanzie
finanziarie, e tale obbligo non è stato indicato nel decreto autorizzativo e
neppure posto quale subordinata per validare l'idoneità del soggetto
richiedente, in quanto la fideiussione deve precedere la verifica delle
garanzie di cui all'art. 14 dello stesso decreto legislativo, non potendo
costituire una mera prescrizione successiva all'approvazione del progetto, in
virtù dell'adeguata reputazione finanziaria del proponente e del fatto che le
garanzie sono parte integrante del piano di adeguamento, in quanto le garanzie
hanno la funzione di assicurare che le discariche, nel periodo di gestione
operativa, nella fase di chiusura e durante il periodo di gestione
postoperativa, mantengano i requisiti minimi di sicurezza ambientale previsti
dalla legge;
infine, l'autorizzazione veniva rilasciata in assenza della
valutazione impiantistica per le operazioni di pretrattamento, in relazione
alle nuove capacità di abbancamento e agli obiettivi previsti dal decreto
legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, di riduzione dei rifiuti urbani
biodegradabili,
si chiede di sapere:
se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza di quanto esposto;
se non intendano avviare, per quanto di loro competenza,
un'indagine amministrativa sul funzionamento degli uffici e sulle procedure
seguite per il rilascio delle A.I.A. e delle V.I.A per la realizzazione della
discarica V4 di proprietà della Catanzaro S.r.l., verificando se il
sovradimensionamento e le attività di abbancamento rispettino le norme ed i
criteri di concorrenza tra operatori;
se non ritengano che gli affidamenti diretti alla discarica di
Siculiana, da parte di enti locali in stato di emergenza e al di fuori dell'ATO
AG2, siano frutto di una posizione di vantaggio o privilegio, tale da
ostacolare l'affermazione delle discariche concorrenti, o limitare in qualche
modo il servizio di raccolta differenziata ed il funzionamento degli impianti
collegati;
se siano a conoscenza dei dati emersi dall'indagine conoscitiva
riguardante il settore della gestione dei rifiuti solidi urbani avviata
dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato e quali azioni
nell'ambito delle proprie competenze intendano portare avanti per porre fine a
"monopoli naturali" da parte dei proprietari di discariche presenti
su tutto il territorio nazionale, che di fatto rendono di difficile gestione lo
smaltimento dei rifiuti solidi urbani attraverso il sistema di raccolta
differenziata.
A CURA DEL COMITATO CITTADINO
ISOLA PULITA ISOLA DELLE FEMMINE